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07.07.06
I furbetti del governino
Visco, che di immobili se ne intende, ha deciso di cambiare le regole del gioco (leggi: IVA sugli immobili) anche in modo retroattivo. Tanto l'opinione pubblica ce l'ha a morte coi ricucci, avrà pensato. E intanto rischia di mettere in crisi interi settori.
Un'accozzaglia di interventi (sotto l'elenco delle misure introdotte) tutti mirati a ridurre più che l'evasione, l'elusione fiscale. Dagli immobili alla cioccolata.
Necessità di fare cassa, certo, ma è credibile un governo che, pur giustificato dalla necessità, interviene in modo così caotico colpendo nel mucchio evasori e risparmiatori?
Chi l'avrebbe detto, solo tre mesi fa, che il governo dell'Unione sarebbe stato questo? Cosa abbiamo fatto, come popolo, per meritarci dopo Berlusconi Prodi?
Ecco, raddoppiare l'IVA della cioccolata mi pare una vera stronzata, con conseguenze incalcolabili dai gelati ai budini, dai biscotti alle torte.
Dì, piccino, torneresti a votarlo Prodi?
Misure di liberalizzazione e di contenimento della spesa pubblica - Interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale
DL 4.7.2006 n. 223 (G.U. 4.7.2006 n. 153)
NORME CONTRO L'EVASIONE FISCALE
IVA E CONTRIBUTI - SUBAPPALTO
Con questo provvedimento viene sterilizzato il passaggio dall'appaltatore al subappaltatore. In pratica, l'appaltatore è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell'edilizia. Una misura finalizzata ad evitare lavoro nero e frodi fiscali, come per esempio il mancato versamento da parte del subappaltatore che poi risulta irrintracciabile.
L'Austria ha già applicato norme di questo genere con risultati positivi nel contrasto dell'evasione fiscale, dell'evasione contributiva e del lavoro nero. In particolare, l'Austria ha ottenuto un aumento del gettito Iva pari all'1,5 per cento. In Italia un incremento del genere equivarrebbe a oltre un miliardo e mezzo di euro.
Per questa norma di contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro nero non è stato messo in conto alcun gettito.
CORRESPONSABILITÀ COMMITTENTE E APPALTATORE
Nell'affidamento di appalti non di rado accade che l'appaltatore o il subappaltatore non adempiano puntualmente ai loro obblighi di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed i contributi previdenziali. Spesso gli appaltatori ed i subappaltatori non dispongono di un patrimonio che possa offrire sufficienti garanzie agli enti impositori e previdenziali, con conseguente impossibilità di riscuotere i propri crediti.
Per arginare questo fenomeno viene prevista la responsabilità solidale a carico dell'appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore ed una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati siano stati effettivamente versati.
Questa norma rompe il circolo perverso che in edilizia caratterizza i rapporti tra committente e appaltatore, un legame che spesso è alla base di evasione e frodi.
IVA/IMPOSTE DIRETTE. PROFESSIONISTI. OBBLIGO DI TRANSAZIONE BANCARIA PER INCASSO COMPENSI E SOPPRESSIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE RELATIVE PRESTAZIONI ESENTI
1. Obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell'attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali);
2. Obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, POS, carte credito, bollettino di pagamento postale tracciabile (attualmente per pagamenti inferiori a 1.500 euro non è rilevato il codice fiscale di chi effettua l'operazione).
3. Viene eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti Iva.
ACCERTAMENTO IVA. ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
L'intervento si inquadra nell'ambito delle azioni mirate a contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva (frodi intracomunitarie; fatture per operazioni inesistenti, eccetera), ma ha positivi effetti anche sulla tassazione del reddito, sia con riferimento ai fenomeni di evasione da ricavi, sia di evasione da costi.
L'obbligo di trasferire per via telematica l'elenco clienti e fornitori, oggi che la comunicazione finalizzata all'assolvimento degli adempimenti da parte del contribuente verso l'amministrazione si svolge pressoché in via generalizzata tramite canale telematico, non appare di particolare onerosità, mentre sicuramente efficace è la conoscenza di tali informazioni e la loro gestione con strumenti informatici da parte dell'amministrazione ai fini del controllo.
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi nonché il contenuto degli stessi elenchi vengono chiariti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il temine potrà essere differito in considerazione di difficoltà di natura tecnica o per particolari tipologie di contribuenti in relazione alla dimensione delle informazioni da trasmettere, in modo da evitare la concentrazione in un unico periodo delle attività di inoltro con conseguenti difficoltà del funzionamento dei sistemi informativi.
Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati a mettere nell'elenco clienti i soli titolari di partita Iva. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita Iva che dei consumatori finali; ad esclusione ovviamente delle cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.
OBBLIGHI FORMALI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA MENSILE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI INCASSATI
Si prevede l'obbligo per tutti i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972) di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti.
La procedura è già disponibile in quanto realizzata per la grande distribuzione.
La legge prevede la possibilità che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia l'attuale normativa relativa alla grande distribuzione possa essere estesa ad altre imprese che operano in esercizi commerciali con superfici superiori a 250 metri quadri (150 mq in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti).
Decorrenza: dal 1° gennaio 2007.
In collegamento con la comunicazione telematica delle entrate, nella norma è prevista l'eliminazione della valenza fiscale dei registratori di cassa, come da tempo hanno richiesto gli stessi operatori del settore.
REGISTRO/COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E INDICAZIONE DEGLI INTERMEDIARI
L'imposta si calcola sul valore catastale dell'immobile, ma viene introdotto l'obbligo di dichiarare negli atti anche il valore reale della transazione e di indicare le modalità di pagamento.
Qualora il valore reale della transazione risulti difforme dalla verità, allora l'imposta verrà ricalcolata sull'intero ammontare del prezzo.
Viene inoltre previsto l'obbligo di indicare negli atti notarili se vi è stato un corrispettivo per l'intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale canale di pagamento è stato seguito, nonché i dati identificativi e fiscali degli intermediari immobiliari.
REGISTRO/POTERI DI CONTROLLO
Per l'accertamento relativo all'imposta di registro (e degli altri tributi ad essa collegati) valgono gli stessi poteri di indagine previsti in materia di Iva e di imposte dirette.
SANZIONI PENALI. OMESSO VERSAMENTO IVA
Per contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di evasione da riscossione, è introdotta una nuova fattispecie delittuosa riferita al mancato versamento dell'Iva dovuta a seguito di dichiarazione, in analogia con quanto già previsto per il mancato versamento delle ritenute introdotto con la L. n. 311/2004; per omogeneità, la fattispecie delittuosa dell'omessa presentazione della dichiarazione si realizza al superamento della soglia dei 50.000 euro di imposta evasa al posto degli attuali 150 milioni di lire.
Viene sottoposta a sanzione penale anche la compensazione di Iva falsa.
ACCERTAMENTO. SOMME LIQUIDATE DALLE ASSICURAZIONI. COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario-assicurato e dei soggetti le cui prestazioni, rese a favore della compagnia di assicurazione o dell'assicurato, sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato vengono definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
IRES. SOCIETÀ ESTEROVESTITE
Con questa norma si inverte di fatto l'onere della prova sul controllo estero di una società in cui operino in maniera prevalente soggetti di nazionalità e di residenza italiana. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
ACCERTAMENTO. INDAGINI ECONOMICHE E FINANZIARIE
Le disposizioni rafforzano la possibilità di effettuare indagini economico finanziarie da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, prevedendo che gli operatori finanziari (banche, Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione, nonché ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le comunicazioni devono riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Sono escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Le medesime informazioni sono acquisite dall'anagrafe tributaria, in un'apposita sezione dedicata e potranno essere utilizzate anche ai fini della riscossione mediate ruolo, in presenza di debitori morosi.
L'Anagrafe tributaria potrà infine inviare con procedure automatizzate questionari per l'acquisizione di informazioni utili all'attività di controllo, se le medesime informazioni non risultano dalle dichiarazioni annuali ovvero da altri flussi informativi.
IRES/IRE/IVA. SOCIETÀ NON OPERATIVE
Si rende più efficace la disposizione già esistente che contrasta l'attività delle società non operative. In particolare sono previsti i seguenti interventi:
si rendono più stringenti i criteri per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative;
si aumentano le percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato;
l'Iva a credito non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione o ancora costituire oggetto di cessione;
lo stesso credito di imposta, in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti;
Queste norme antielusive potranno essere disapplicate dal direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate qualora il contribuente metta in evidenza gli eventi straordinari che gli hanno impedito il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla norma.
IVA/REGISTRO. CESSIONE DI FABBRICATI. REVISIONE REGIME FISCALE
Come accade anche in Francia, tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti ad imposta di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni.
Di conseguenza, l'unico atto sottoposto a Iva sarà la prima vendita dell'immobile ad opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall'ultimazione del fabbricato.
L'Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile.
In questo modo si evitano frodi e attività speculative indebite.
IRPEF. PROCEDURE DETRAZIONE 41 PER CENTO
La norma proposta interviene sul regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, subordinandone l'applicazione alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera.
ALIQUOTA IVA PER LE CONSUMAZIONI OBBLIGATORIE NEI LOCALI DA BALLO
Nei locali da ballo ove si svolge attività di intrattenimento o di spettacoli viene frequentemente utilizzata la formula dell'ingresso libero con consumazione "obbligatoria". Questa formula consente di fatto di eludere l'aliquota del venti per cento applicabile sul prezzo dell'ingresso nei locali da ballo. Nella sostanza il corrispettivo pagato per la consumazione "obbligatoria" è maggiorato e in molti casi stabilito in misura fissa, a prescindere dalla consumazione effettivamente richiesta, tale da costituire di fatto un corrispettivo unitario comprensivo anche dello spettacolo.
La disposizione chiarisce espressamente l'applicabilità dell'aliquota Iva del venti per cento alle consumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo. Restano invece assoggettate all'aliquota del dieci per cento le consumazioni facoltative.
ACCERTAMENTO
Il decreto prevede norme volte a rafforzare e meglio organizzare l'attività di accertamento svolta dall'Amministrazione finanziaria.
RISCOSSIONE
Il decreto prevede norme volte a rafforzare e meglio organizzare l'attività di riscossione svolta dall'Amministrazione finanziaria.
NORME CONTRO L'ELUSIONE FISCALE
TERRENI EDIFICABILI. ABOLIZIONE TARIFFA AGEVOLATA
La norma dispone l'abrogazione dell'art. 33, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un'aliquota agevolata dell'1 per cento ai fini dell'imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati.
La norma originaria era circoscritta. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, aveva infatti individuato tra i presupposti essenziali del trattamento di favore il pre-possesso, da parte dell'acquirente, di una quota dell'area edificabile. In seguito, però, l'art. 76 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001 ha inteso rimuovere il dubbio interpretativo specificando che l'agevolazione in esame si intende riferita anche ai casi in cui l'acquirente non disponga in precedenza di altro immobile compreso nel piano urbanistico particolareggiato. E così il dato testuale della L. n. 448, esaminato in combinazione con la norma introdotta dalla L. n. 388 del 2000, ha dato luogo ad una singolare soluzione, in base alla quale l'agevolazione fiscale è stata riconosciuta a tutti i trasferimenti di immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati.
Da qui, l'intervento. Venuta meno la stessa ragione della norma agevolativa di cui alla L. n. 388 del 2000, si prevede ora l'abrogazione di quest'ultima con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto.
IRES. AMMORTAMENTO DELLE AUTOMOBILI
La norma, a partire dal 2006, esclude la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa, disciplinati dall'art. 164, comma 1, lettera b), del Tuir. La normativa proposta si applica anche alle imprese soggette ad Irpef. L'obiettivo è di evitare che le norme destinate ad agevolare l'attività delle imprese siano utilizzate per l'acquisto di auto di lusso per motivi personali.
IVA/IMPOSTE DIRETTE. AUTOCARRI E AUTOVETTURE
Si prevedono meccanismi attraverso i quali evitare che automobili di lusso ad uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere dei relativi sconti fiscali.
IRES. AMMORTAMENTO DEI TERRENI
La disposizione ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali ed internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo.
La modifica consente di uniformare i principi fiscali a quelli civilistici e di semplificare il calcolo per la determinazione del valore del terreno su cui insiste un fabbricato per quei soggetti che civilisticamente non sono obbligati ad effettuare tale operazione.
La norma ha carattere interpretativo.
ACCERTAMENTO SU CONTRIBUENTI COSIDDETTI NON CONGRUI DA STUDI DI SETTORE
Con questa norma, mediante la soppressione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, si prevede che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.
Obiettivo: potenziare l'efficacia dell'applicazione degli studi nei confronti della generalità dei contribuenti.
IRPEF/IRES. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
La norma costituisce una interpretazione autentica dell'art. 11, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, conseguente anche a ripetuti interventi della Corte di Cassazione e a circolari dell'Agenzia delle Entrate. In pratica, si conferma per legge che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione che l'immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività.
In considerazione dei dubbi interpretativi già emersi in proposito non si prevedono sanzioni per il passato. In caso di comportamenti difformi dall'interpretazione autentica, i contribuenti possono mettersi in regola entro il 31 ottobre 2006, pagando in tre rate annuali di pari importo. Sanato il pregresso, l'agevolazione è sospesa.
Restano valide le agevolazioni per gli immobili di interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo.
La norma riguarda anche l'Ici.
IRES. AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI
La disciplina dell'ammortamento del costo dei marchi viene equiparata a quella dell'avviamento (un diciottesimo del costo).
IRES. ESCLUSIONE DAL REDDITO DEGLI UTILI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
La norma ripristina la formulazione dell'art. 47, comma 4, del Tuir precedente alla modifica recata dall'art. 2, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 247/2005, cosiddetto correttivo Ires. Con quest'ultima modifica infatti si era specificato che la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai Paesi a fiscalità privilegiata riguarda solo quelli "corrisposti" direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche a quelli percepiti indirettamente in quanto "provenienti" dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. E la norma, modificata in questo modo, ha consentito di aggirare facilmente il regime di tassazione integrale degli utili provenienti da partecipate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, interponendo nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un Paese a regime fiscale non privilegiato.
IRES. FUSIONE CON EFFETTI RETROATTIVI
Attualmente, dando efficacia retroattiva all'operazione di fusione, è possibile "compensare" i risultati positivi (o negativi) di periodo della società incorporante (o beneficiaria) con i risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa). Ciò si presta a possibili abusi, in quanto non appaiono applicabili le limitazioni previste dall'art. 172, comma 7, del Tuir, per le perdite pregresse. Per evitare abusi, è opportuno prevedere che se l'incorporazione (o la scissione) vede coinvolta una società "non operativa", la perdita di periodo, da determinarsi appositamente, non è tout court rilevante ai sensi dell'art. 84; mentre, se la società coinvolta è "operativa", si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all'art. 172, comma 7.
IRES. TRASPARENZA SRL A COMPAGINE SOCIALE RISTRETTA
La norma, nell'intervenire in seno al regime di trasparenza delle S.r.l. a ristretta compagine sociale di cui all'art. 116 del Tuir, elimina la causa ostativa al predetto regime del possesso di una partecipazione con i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del Tuir e stabilisce che, in capo alla S.r.l., gli utili di cui all'art. 89 e le plusvalenze di cui all'art. 87 concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento. In sostanza, la S.r.l. viene, a questi effetti, equiparata ad una società di persone. La disposizione corregge una evidente distorsione del sistema per cui una persona fisica otteneva un regime di favore per il solo fatto di detenere la partecipazione non direttamente ma tramite una S.r.l. che opta per la trasparenza fiscale.
IRES. OPERE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE
Le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale possono essere svalutate ai fini fiscali per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, del 2 per cento per lavori eseguiti in Italia o del 4 per cento per quelli eseguiti all'estero. Si abolisce la possibilità di effettuare tale svalutazione con rilevanza fiscale.
IRES. REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ALL'ESTERO
Con l'interpretazione autentica proposta in questa norma si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta - secondo le disposizioni dell'art. 51, comma 8-bis, del Tuir - il prestatore di lavoro all'estero fruisce, per le imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto art. 51, comma 8-bis.
IRPEF. DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI E INDEDUCIBILITÀ TRIBUTI IN CASO SOSPENSIONE DEI TERMINI PER CALAMITÀ NATURALI
La norma è volta a chiarire la disciplina tributaria dei contributi il cui versamento è sospeso in conseguenza di calamità naturali. In particolare, è diretta ad evitare il rischio del doppio beneficio di non concorrenza alla base imponibile nell'anno di sospensione e di deduzione nell'anno di pagamento del contributo. La norma transitoria, in modo speculare, vuole invece evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d'imposta di sospensione.
ALTRE MISURE FISCALI
ESCLUSIONE DELLA NO-TAX AREA PER I NON RESIDENTI
Oggi la no-tax area si applica anche ai redditi di contribuenti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia. Ciò non appare coerente con la finalità della no-tax area, volta ad escludere da tassazione un importo minimo vitale. Tale beneficio, infatti, ha senso per i residenti che sono assoggettati a tassazione per tutti i loro redditi ovunque prodotti e non per i non residenti che assoggettano a tassazione in Italia, in linea generale, solo i redditi prodotti in Italia mentre assoggettano a tassazione il loro redditi complessivo nel Paese di residenza. Inoltre viene esclusa per i non residenti l'applicazione delle deduzioni per oneri di famiglia
IRPEF. INCENTIVAZIONE PER L'ESODO. Art. 37
La norma dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir, che agevola ai fini dell'Irpef le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo. Ciò anche per eliminare alcuni profili di incompatibilità con la normativa comunitaria già segnalati dalla Corte di Giustizia europea.
IRPEF. REDDITI DIVERSI. OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PERMETTERE. Art. 37
La modifica proposta mira a rendere applicabile la ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, anche ai compensi che costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
La previsione uniforma le modalità di tassazione dei redditi in questione a quelle previste per altri tipi di redditi allorché i compensi sono erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta.
L'applicazione della ritenuta consente, inoltre, l'anticipo della tassazione al momento dell'erogazione dei compensi stessi rispetto al sistema attuale che ne prevede la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.
IRPEF STOCK OPTION
Le stock options vengono sottoposte a tassazione ordinaria - quale reddito di lavoro dipendente - per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
IRPEF. PERDITE DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESE MINORI. Art. 37
La riformulazione dell'art. 8 del Tuir prevede che le perdite di autonomi e imprese minori siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta e che le eventuali eccedenze siano scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
Le perdite derivanti da redditi d'impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, nome collettivo, accomandita semplice, società semplici nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, sono imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell'esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.
IRPEF. CAMPIONE D'ITALIA. Art. 37
L'art. 188 del Tuir stabilisce, al comma 1, che "ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio".
Questo sistema di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di quanti risiedono nel comune di Campione d'Italia e, nel territorio del medesimo comune, producono il proprio reddito in franchi svizzeri, è basato sull'utilizzo di un tasso di cambio convenzionale per la conversione dei redditi in euro. Venne introdotto per perequare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini campionesi, tenuto conto che questi ultimi, operando in un contesto economico sostanzialmente assimilabile a quello svizzero - caratterizzato dall'utilizzo del franco svizzero e dal costo della vita superiore a quello registrato in Italia - sarebbero stati penalizzati dalla conversione dei redditi in lire secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 9 del Tuir. Ora però la distanza fra il costo della vita in Svizzera ed in Italia, pure esistente all'epoca in cui è stato previsto il beneficio, è sostanzialmente venuta meno. Inoltre, anche fra le diverse città italiane vi sono rilevanti differenze di costo della vita. E in alcune si avvicina o supera quello di Campione.
Lo schema di norma prevede quindi di eliminare questa eccezione relativa solo ai cittadini di Campione, tanto più che il D.M. 27 ottobre 2005, per il triennio 2005-2007, ha fissato il tasso in euro a 0,40515 per ogni franco svizzero, mentre oggi il franco svizzero è quotato a 1,550 euro.
IRPEF. PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONE
In base alla normativa vigente, la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di immobili pervenuti attraverso una donazione non è imponibile. La norma che assoggetta a tassazione la plusvalenza di realizzo di immobili acquistati nel quinquennio può essere elusa, pertanto, effettuando una preventiva donazione.
Per contrastare questa elusione, la disposizione proposta uniforma il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l'acquisizione è avvenuta per donazione, beninteso a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data dell'acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante.
IRES. RIPORTO PERDITE NELLA TRASPARENZA FISCALE. Art. 37
L'obiettivo di questa modifica è di introdurre un limite all'utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale. Attualmente, infatti, a differenza di quanto avviene nel consolidato, la società partecipante che ha esercitato l'opzione per la trasparenza ha la possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi che le vengono imputati dalle società partecipate. La modifica evita il verificarsi di fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando il disposto dell'art. 118, comma 2, del Tuir.
IRES. PERDITE ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI. Art. 37
La norma propone al comma 12, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2006, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), la modifica del comma 2 dell'art. 84 del Tuir. In particolare, viene specificato che l'insorgenza nei primi tre esercizi di imposta di perdite illimitatamente riportabili può avere luogo: 1) esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa, con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie e 2) a condizione che si riferiscano ad una "nuova" attività produttiva, con esclusione quindi di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta.
IRES. MINUSVALENZE DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE AI SOCI
La norma è finalizzata a rendere indeducibili le minusvalenze in caso di assegnazione ai soci di beni o di destinazione a finalità estranee.
IVA. INDIVIDUAZIONE DI PRODOTTI PER I QUALI SI APPLICA L'ALIQUOTA ORDINARIA. Art. 37
Si riportano ad aliquota ordinaria alcuni beni ritenuti non più meritevoli di agevolazione con aliquota al 10 per cento. Tra i beni da lasciare al 10 per cento si segnalano, per esigenze di sistematicità, quelli relativi al settore dell'edilizia.
Tra i beni che passano all'aliquota ordinaria vi sono, per esigenze di semplificazione e per evitare che per gli stessi prodotti valgano aliquote diverse a seconda della confezione, alcuni prodotti dolciari; i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli. Infine si propone di lasciare l'aliquota del 10 per cento ai servizi di fornitura di calore-energia per uso domestico, derivante da l'utilizzo di fonti rinnovabili.
GIOCHI
Le norme relative ai giochi prevedono interventi di contrasto contro il gioco illecito, contro l'evasione e l'elusione fiscale, oltre a interventi di ammodernamento e di riorganizzazione del settore, in linea con quanto previsto dalla normativa europea.
DOGANE
La norma prevede che l'Agenzia delle Dogane possa procedere alla acquisizione dei dati, ai documenti di trasporto, assicurazione, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o Iva ed in transito. L'Agenzia applica le sanzioni amministrative previste qualora gli interpellati non ottemperino alla richiesta di informazioni da parte della stessa Agenzia.
Questi poteri sono decisivi per la lotta alle frodi e in particolare alla sottofatturazione dei valori imponibili delle merci al momento delle importazioni.
NORME DI SOSTEGNO FISCALE E DI SEMPLIFICAZIONE
IRES. AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI
Questa norma aumenta il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e know how, per incentivare gli investimenti in nuove tecnologie.
IRES. SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE
Queste spese vengono inserite tra quelle per le quali è consentita l'attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili, che consente di agevolare spese che appaiono meritevoli di un trattamento più favorevole dell'attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese.
IVA. ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITÀ TRIBUTARIA DEI SOGGETTI MINIMI
Prevedere, quale regime naturale per gli imprenditori individuali, commerciali e agricoli, per le società semplici in agricoltura e per gli esercenti arti e professioni, con volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, l'esclusione dal campo di applicazione Iva per le operazioni effettuate, con possibilità di optare per il regime normale.
L'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva semplifica in modo radicale le procedure per i soggetti coinvolti, in quanto non dovranno più tenere libri contabili, ma solo mantenere le fatture.
A beneficio degli esclusi è previsto il tutoraggio degli uffici.
Per coloro che sceglieranno il regime normale è previsto invece il monitoraggio da parte degli uffici.
Le imposte sui redditi sono da applicare nei modi ordinari
IVA. APERTURA DELLE PARTITE
La norma prevede che prima di concedere l'apertura di una nuova partita Iva gli uffici finanziari debbano concludere il previsto screening sul contribuente che l'ha richiesta. Oggi lo screening viene compiuto solo dopo aver concesso il numero di partita Iva al contribuente che ne ha fatto domanda.
Anticipare la verifica, sull'esempio di quanto avviene in Gran Bretagna, consentirà di evitare un'eccessiva crescita del numero delle partite Iva, al di là delle esigenze fisiologiche dell'economia.
Gli uffici dovranno concludere l'esame in tempi stretti. E qualora l'esito fosse negativo potranno fare ulteriori approfondimenti per decidere se si può rispondere in modo positivo alle richieste del contribuente.
È previsto che in caso di comprovata urgenza si possa ottenere un numero di partita Iva provvisorio.
IRPEF. TFR
Viene previsto un termine più lungo (dagli attuali tre a quattro anni) per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. La norma tiene conto della complessità nella determinazione dell'imposta dovuta, per la quale l'Amministrazione finanziaria deve avere notizie precise dalle aziende sostitute di imposta. Inoltre si prevede che non vengano considerati crediti o addebiti inferiori a 100 euro.
ICI - UNIFICAZIONE DICHIARAZIONE E VERSAMENTI
Viene soppresso l'obbligo della dichiarazione Ici (restano le comunicazioni per le agevolazioni). È invece previsto che i contribuenti Ici liquidino l'imposta nella dichiarazione UNICO o 730 (Con provvedimento Direttore Agenzia Entrate, previa intesa con Conferenza, sono stabiliti le modalità e i termini per la progressiva attuazione delle disposizioni).
Viene introdotto l'obbligo per l'Agenzia del Territorio di trasmettere (in tempo reale) i dati delle variazioni oggettive e soggettive ai Comuni.
Posted by Peter Kowalsky at 07.07.06 19:37